Oggetto del giudizio - Norma successivamente modificata da altra dal contenuto innovativo e non conferente riguardo alle censure proposte - Possibilità di trasferimento della questione sulla nuova disposizione - Esclusione - Permanenza della norma originaria come oggetto del giudizio.
Le sopravvenute e non satisfattive disposizioni che modificano l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, introdotte con l'art. 2 del d.lgs. n. 43 del 2018, presentano un contenuto radicalmente e non marginalmente innovativo rispetto a quello censurato, con la conseguenza che non è possibile il trasferimento ad esse - e lo scrutinio, pertanto, deve essere effettuato sul testo originario - della questione di legittimità costituzionale in via principale promossa dalle Regioni Veneto e Lombardia. Mentre la disposizione censurata, declinando alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, prevedeva che i piani annuali fossero approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, le modifiche indicate hanno introdotto l'intesa, la quale, debole o forte che sia, costituisce comunque un atto radicalmente diverso dal parere.
La questione di legittimità costituzionale va trasferita quando la disposizione impugnata sia stata modificata marginalmente, senza che ne sia conseguita l'alterazione della sua portata precettiva. Il trasferimento deve invece escludersi se, a seguito della modifica, la disposizione risulti dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria; nel qual caso la nuova disposizione va impugnata con autonomo ricorso, senza che sia possibile il trasferimento che altrimenti supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 40 del 2016, n. 17 del 2015, n. 138 del 2014, n. 219 del 2013, n. 300 del 2012, n. 193 del 2012, n. 32 del 2012 e n. 30 del 2012).