Sentenza 171/2018 (ECLI:IT:COST:2018:171)
Massima numero 40147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40144  40145  40146  40148  40149  40150  40151


Titolo
Thema decidendum - Modalità di esercizio delle funzioni programmatorie statali - Denunciata interferenza sulle competenze regionali - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, che declina le modalità in cui la programmazione del servizio civile universale deve esercitarsi, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata contestuale impugnazione del successivo art. 6, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri la competenza in materia di programmazione, organizzazione e attuazione del medesimo servizio. Le Regioni ricorrenti non contestano l'attribuzione allo Stato di tale competenza, ma la mancata previsione di un adeguato coinvolgimento regionale sul decreto di adozione dei piani annuali in cui si articola la suddetta programmazione, che interferirebbe così con le loro competenze.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 4  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte