Sentenza 171/2018 (ECLI:IT:COST:2018:171)
Massima numero 40148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40144  40145  40146  40147  40149  40150  40151


Titolo
Difesa della Patria - Servizio civile universale - Programmazione - Predisposizione del Piano triennale articolato in piani annuali e specifici programmi di intervento - Parere della Conferenza Stato-Regioni - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Denunciata violazione del riparto di competenze e dei principi di leale collaborazione, attribuzione e sussidiarietà - Insussistenza - Riconducibilità della previsione impugnata alla competenza esclusiva statale in materia di difesa - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., e dalla Regione Lombardia - in connessione con l'art. 3 del medesimo d.lgs. - in riferimento agli artt. 114, primo comma, 117, 118, primo e terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione. La disposizione impugnata, che declina alcuni aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale - realizzato attraverso un piano triennale, articolato per piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e approvati con d.P.C.m., previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni - deve essere ricondotta alla potestà esclusiva statale in materia di "difesa", ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. d), Cost., che comprende altresì forme di difesa "civile", concorrenti con la difesa "armata" della Patria. La legge regionale può intervenire nel rispetto delle linee d'indirizzo e coordinamento tracciate a livello centrale e delle norme di produzione statale recanti le caratteristiche uniformi per tutti i progetti di servizio civile nazionale, non potendosi mai rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste tra le due legislazioni. In virtù dell'attribuzione della disciplina in esame alla potestà legislativa esclusiva statale, non vi è dunque alcuna lesione del riparto costituzionale, non sussistendo quella chiara sovrapposizione di competenze che richiede che gli interventi statali siano concertati con le Regioni, considerando, inoltre, che il legislatore statale, tenuto conto che il principio di leale collaborazione permea l'ordinamento nel suo complesso, ha comunque previsto varie forme di partecipazione regionale, ulteriormente rafforzate con il d.lgs. n. 43 del 2018. (Precedenti citati: sentenze 61 del 2018, n. 21 del 2016, n. 119 del 2015, n. 309 del 2013, n. 50 del 2008, n. 431 del 2005 e n. 228 del 2004).

Il sacro dovere di difesa della Patria, configurato dall'art. 52 Cost. alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, comprendendo altresì forme di difesa civile, concorrenti con quella armata, con ciò rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale e realizzando in tal modo una difesa non meno pregnante, collegandosi intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2015, n. 228 del 2004 e n. 164 del 1985).

Specie nei casi nei quali lo Stato, pur nell'esercizio di sue competenze esclusive, interferisce con materie attribuite alle Regioni, sebbene la legge regionale non possa mai rovesciare il rapporto logico-giuridico che esiste con quella statale, ciò non esclude che l'esercizio delle funzioni ammnistrative sia improntato al rispetto del principio di leale collaborazione, poiché le esigenze di una disciplina unitaria, in un ordinamento a struttura regionalista, non possono ignorare la tutela delle autonomie territoriali, attraverso strumenti idonei a fornire risposte pragmatiche e sufficientemente flessibili. (Precedenti citati: sentenze n. 61 del 2018 e n. 58 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 4  co. 4

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 3

Costituzione  art. 120

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte