Sentenza 171/2018 (ECLI:IT:COST:2018:171)
Massima numero 40149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
04/07/2018; Decisione del
04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Titolo
Difesa della Patria - Servizio civile universale - Programmazione - Procedimento di valutazione e approvazione dei programmi di intervento - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata mancanza dell'intesa, stante l'intreccio di competenze statali e regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Difesa della Patria - Servizio civile universale - Programmazione - Procedimento di valutazione e approvazione dei programmi di intervento - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata mancanza dell'intesa, stante l'intreccio di competenze statali e regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost. - dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, che disciplina la valutazione e l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dei programmi di intervento del servizio civile universale, articolati in progetti presentati dai soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale. La norma impugnata, espressione della potestà esclusiva statale [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.], non sacrifica l'autonomia regionale, poiché, ai sensi del successivo comma 6, quando il progetto riguarda una specifica Regione o più Regioni limitrofe, l'approvazione non può prescindere dall'intesa con queste ultime, rilevando così non la natura nazionale o regionale dell'ente che presenta il progetto, bensì l'impatto territoriale di quest'ultimo. Il coinvolgimento regionale, comunque salvaguardato, potrà realizzarsi nelle forme più opportune in relazione alla specificità degli interventi, con l'eventuale possibilità per le Regioni di far valere l'illegittimità dello strumento prescelto, quando non adeguato. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2004).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost. - dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, che disciplina la valutazione e l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dei programmi di intervento del servizio civile universale, articolati in progetti presentati dai soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale. La norma impugnata, espressione della potestà esclusiva statale [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.], non sacrifica l'autonomia regionale, poiché, ai sensi del successivo comma 6, quando il progetto riguarda una specifica Regione o più Regioni limitrofe, l'approvazione non può prescindere dall'intesa con queste ultime, rilevando così non la natura nazionale o regionale dell'ente che presenta il progetto, bensì l'impatto territoriale di quest'ultimo. Il coinvolgimento regionale, comunque salvaguardato, potrà realizzarsi nelle forme più opportune in relazione alla specificità degli interventi, con l'eventuale possibilità per le Regioni di far valere l'illegittimità dello strumento prescelto, quando non adeguato. (Precedente citato: sentenza n. 228 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/03/2017
n. 40
art. 5
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte