Sentenza 171/2018 (ECLI:IT:COST:2018:171)
Massima numero 40150
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40144  40145  40146  40147  40148  40149  40151


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma disciplinante l'esercizio di competenze attribuite da altra non impugnata - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 40 del 2017, che disciplina l'approvazione dei programmi di servizio civile, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per la mancata impugnazione, da parte delle Regioni ricorrenti, del successivo comma 9, che individua in via generale i soggetti legittimati ad attuare, con risorse proprie, i programmi suindicati. La disposizione impugnata è astrattamente idonea a ledere le prerogative regionali, e il risultato di un eventuale accoglimento della questione sarebbe anche quello di chiarire la non applicazione alle Regioni dello stesso art. 5, comma 9, confermando così la sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/03/2017  n. 40  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte