Sentenza 171/2018 (ECLI:IT:COST:2018:171)
Massima numero 40151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
04/07/2018; Decisione del
04/07/2018
Deposito del 20/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Titolo
Difesa della Patria - Servizio civile universale - Programmazione - Previsione che i programmi di intervento attuati dalle Regioni con risorse proprie siano sottoposti ad approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Denunciata violazione del principio del buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Difesa della Patria - Servizio civile universale - Programmazione - Previsione che i programmi di intervento attuati dalle Regioni con risorse proprie siano sottoposti ad approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Denunciata violazione del principio del buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, nonché dell'autonomia amministrativa e finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia, rispettivamente in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost., e agli artt. 97, 117 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 40 del 2017, che attribuisce alle Regioni la possibilità di dare attuazione, con risorse proprie, ai programmi di servizio civile universale, subordinandola all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale approvazione attiene precipuamente all'organizzazione del servizio civile, espressione di quei poteri di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio attribuiti alla potestà esclusiva statale. Sebbene avvenga con risorse regionali, l'attuazione dei progetti in esame deve pur sempre essere coerente con la normativa statale di riferimento e con i principi e le finalità da questa indicati. L'intervento dello Stato, quindi, costituisce un atto di coordinamento amministrativo, limitato alla verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale, che in alcun modo è idoneo a ledere le competenze amministrative regionali. Esso, inoltre, non si configura come un controllo di merito sull'attuazione dei programmi, né come un controllo finanziario, non introducendo alcun vincolo all'autonomia finanziaria delle Regioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia, rispettivamente in riferimento all'art. 119, primo comma, Cost., e agli artt. 97, 117 e 119, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 40 del 2017, che attribuisce alle Regioni la possibilità di dare attuazione, con risorse proprie, ai programmi di servizio civile universale, subordinandola all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale approvazione attiene precipuamente all'organizzazione del servizio civile, espressione di quei poteri di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio attribuiti alla potestà esclusiva statale. Sebbene avvenga con risorse regionali, l'attuazione dei progetti in esame deve pur sempre essere coerente con la normativa statale di riferimento e con i principi e le finalità da questa indicati. L'intervento dello Stato, quindi, costituisce un atto di coordinamento amministrativo, limitato alla verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale, che in alcun modo è idoneo a ledere le competenze amministrative regionali. Esso, inoltre, non si configura come un controllo di merito sull'attuazione dei programmi, né come un controllo finanziario, non introducendo alcun vincolo all'autonomia finanziaria delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/03/2017
n. 40
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
co. 1
Altri parametri e norme interposte