Sentenza 172/2018 (ECLI:IT:COST:2018:172)
Massima numero 40155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 23/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40154  40156  40157  40158  40159  40160  40161  40162  40163  40164


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Concessione ai Comuni di contributi per la redazione del Piano amianto e per gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti in amianto - Utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione - Natura vincolata del fondo - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che autorizza la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per la concessione di contributi ai Comuni che redigono il Piano comunale amianto e per rimuovere e smaltire i manufatti in amianto. In attuazione dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, che ha impresso alle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione una destinazione vincolata, la delibera n. 26 del 10 agosto 2016 del CIPE ha assegnato la dotazione finanziaria per realizzare gli interventi contenuti in appositi accordi interistituzionali, denominati "Patti per il Sud". L'accordo per lo sviluppo della Regione Siciliana non comprende, tra gli interventi relativi al settore ambiente, alcun progetto riguardante lo smaltimento dell'amianto, cosicché la misura impugnata risulta priva di copertura finanziaria. (Precedente citato: sentenza n. 272 del 2011).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 23  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Altri parametri e norme interposte