Sentenza 172/2018 (ECLI:IT:COST:2018:172)
Massima numero 40156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/06/2018; Decisione del
05/06/2018
Deposito del 23/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Istituzione di un fondo di sostegno alle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione - Utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione - Natura vincolata del fondo - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Istituzione di un fondo di sostegno alle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione - Utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione - Natura vincolata del fondo - Violazione del principio di copertura finanziaria delle spese - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per istituire un fondo a sostegno delle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione. Il vincolo di destinazione impresso alle risorse del fondo sviluppo e coesione [dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014], impone l'utilizzo delle somme assegnate alla Regione Siciliana solo per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto per lo sviluppo della medesima Regione, che, tra i settori di intervento individuati, non ha incluso progetti destinati a sostenere le imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche, cosicché la misura impugnata risulta priva di copertura finanziaria.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro, a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per istituire un fondo a sostegno delle imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche ovvero per favorirne la defiscalizzazione. Il vincolo di destinazione impresso alle risorse del fondo sviluppo e coesione [dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014], impone l'utilizzo delle somme assegnate alla Regione Siciliana solo per la realizzazione degli interventi inclusi nel Patto per lo sviluppo della medesima Regione, che, tra i settori di intervento individuati, non ha incluso progetti destinati a sostenere le imprese che abbiano subito danni dai cantieri per la realizzazione delle infrastrutture ed opere pubbliche, cosicché la misura impugnata risulta priva di copertura finanziaria.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 16
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte