Sentenza 172/2018 (ECLI:IT:COST:2018:172)
Massima numero 40158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/06/2018; Decisione del
05/06/2018
Deposito del 23/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Istituzione del Comitato promotore delle "Vie del Vento" - Partecipazione a titolo gratuito, senza oneri a carico della Regione - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento finanziario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Istituzione del Comitato promotore delle "Vie del Vento" - Partecipazione a titolo gratuito, senza oneri a carico della Regione - Omessa previsione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento finanziario - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana - dell'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, nella parte in cui prevede la costituzione di un Comitato promotore delle "Vie del Vento", di cui fanno parte i delegati del Presidente del libero consorzio, i sindaci dei Comuni interessati e i rappresentati della locale camera di commercio e delle aziende, singole e associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento", senza precisare che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. La partecipazione a esso deve intendersi senza oneri a carico della Regione, perché pur se la norma impugnata non afferma espressamente la natura gratuita della partecipazione all'organo collegiale, neppure prevede alcuna forma di compenso o indennità, cosicché la gratuità dell'incarico si desume dal fatto che l'interesse dei componenti, in ragione della qualifica soggettiva da essi posseduta, è già soddisfatto attraverso la promozione turistica del territorio, a cui il Comitato è funzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015, n. 211 del 2012, n. 161 del 2012 e n. 229 del 2001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana - dell'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, nella parte in cui prevede la costituzione di un Comitato promotore delle "Vie del Vento", di cui fanno parte i delegati del Presidente del libero consorzio, i sindaci dei Comuni interessati e i rappresentati della locale camera di commercio e delle aziende, singole e associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento", senza precisare che la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. La partecipazione a esso deve intendersi senza oneri a carico della Regione, perché pur se la norma impugnata non afferma espressamente la natura gratuita della partecipazione all'organo collegiale, neppure prevede alcuna forma di compenso o indennità, cosicché la gratuità dell'incarico si desume dal fatto che l'interesse dei componenti, in ragione della qualifica soggettiva da essi posseduta, è già soddisfatto attraverso la promozione turistica del territorio, a cui il Comitato è funzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2015, n. 211 del 2012, n. 161 del 2012 e n. 229 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 16
art. 43
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte