Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Siciliana - Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo - Utilizzo gratuito per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevolezza e violazione della competenza dello Stato in materia di coordinamento finanziario - Insussistenza - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana - dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, secondo cui i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione Siciliana. La norma impugnata non introduce alcuna deroga al principio generale che impone, secondo l'art. 39 del cod. nav., in presenza di una concessione, il versamento di un canone, ancorché meramente ricognitorio. L'utilizzazione di un bene demaniale per il limitato spazio temporale di una festività deve ritenersi, infatti, che prescinda dal rilascio di un provvedimento di concessione, a cui, infatti, la norma regionale impugnata non fa alcun riferimento.