Sentenza 172/2018 (ECLI:IT:COST:2018:172)
Massima numero 40161
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
05/06/2018; Decisione del
05/06/2018
Deposito del 23/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Qualificazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) come ente del settore sanitario - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Qualificazione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) come ente del settore sanitario - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 54 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 90 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, qualificando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario. La norma impugnata dal Governo viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria - da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica - come avvalorato, da un lato, dalla considerazione che le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla legge n. 132 del 2016, il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario; dall'altro, dal fatto che la resistente risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, quindi, l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti sanitari, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, tanto più che la materia di assistenza sanitaria rientra tra quelle contemplate dall'art. 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana, rispetto alle quali la Regione può esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 54 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che aggiunge i commi 2-ter e 2-quater all'art. 90 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, qualificando l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale ente del settore sanitario. La norma impugnata dal Governo viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria - da ritenersi principio di coordinamento della finanza pubblica - come avvalorato, da un lato, dalla considerazione che le funzioni spettanti all'ARPA sono solo in minima parte riconducibili a funzioni sanitarie stricto sensu e che, anche alla luce dei principi posti dalla legge n. 132 del 2016, il sistema di finanziamento, di qualificazione e di controllo delle agenzie ambientali deve considerarsi nettamente distinto da quello degli enti del settore sanitario; dall'altro, dal fatto che la resistente risulta impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e che, quindi, l'inserimento di un ente, estraneo alle prestazioni di assistenza sanitaria, nel novero degli enti sanitari, implicando l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, tanto più che la materia di assistenza sanitaria rientra tra quelle contemplate dall'art. 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana, rispetto alle quali la Regione può esercitare la propria competenza legislativa solo nei limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione statale. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2008 e n. 193 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
11/08/2017
n. 16
art. 54
co.
legge della Regione siciliana
03/05/2001
n. 6
art. 90
co. 2
legge della Regione siciliana
03/05/2001
n. 6
art. 90
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte