Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Inclusione nel CCNL sanità del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) in posizione di comando - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che include nell'ambito applicativo del CCNL sanità anche il personale in posizione di comando dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). La norma impugnata dal Governo interviene in materia demandata alla potestà legislativa esclusiva statale - in particolare disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001, che contiene norme fondamentali in materia di riforme economico-sociali della Repubblica, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale - implicando effetti non compatibili, in quanto determina il sovrapporsi della disciplina contrattuale vigente presso l'ARPA alla disciplina propria del rapporto con l'amministrazione datrice di lavoro, con conseguenti problemi, ad esempio in ordine all'inquadramento, alle progressioni economiche e di carriera, alla regolazione di specifici aspetti del rapporto di lavoro del dipendente in posizione di comando che si ripercuotono sugli stessi rapporti fra le amministrazioni coinvolte, aspetti tutti riconducibili all'"ordinamento civile" e per i quali è necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili.
La regolamentazione del rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, è riconducibile alla materia "ordinamento civile" di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).