Sentenza 172/2018 (ECLI:IT:COST:2018:172)
Massima numero 40164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 23/07/2018; Pubblicazione in G. U. 25/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  40154  40155  40156  40157  40158  40159  40160  40161  40162  40163


Titolo
Professioni - Norme della Regione Siciliana - Valorizzazione delle competenze degli operatori del settore motorio e sportivo - Riconoscimento delle competenze dei laureati in scienze motorie - Esclusione delle attività professionali dei fisioterapisti - Violazione della riserva statale a determinare i principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che sostituisce l'art. l della legge reg. Siciliana n. 29 del 2014, prevedendo che la Regione Siciliana riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riferimento ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF. La disposizione impugnata dal Governo ha significativamente innovato il testo previgente, escludendo i fisioterapisti dalle attività professionali da svolgere a fini di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in palese contrasto con la regolazione delle competenze di tali operatori sanitari effettuata dalla normativa statale, in tal modo violando, in materia di legislazione concorrente, la riserva allo Stato della determinazione dei principi fondamentali, tra i quali va ricompreso quello della individuazione delle figure professionali e dei correlati titoli abilitanti, senza che emerga, in alcun modo, quale collegamento vi sia tra la nuova disciplina e le esigenze della realtà territoriale siciliana, in relazione alle quali soltanto si potrebbe giustificare l'intervento legislativo regionale nella materia delle professioni.

Per orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2017  n. 16  art. 56  co. 

legge della Regione siciliana  29/12/2014  n. 29  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte