Previdenza - Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi (nella specie: commercianti) - Determinazione del reddito pensionabile - Diritto alla "neutralizzazione" dei periodi contributivi successivi al conseguimento dell'anzianità minima che comportino un trattamento pensionistico meno favorevole - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5, comma 1, della legge n. 233 del 1990 e l'art. 1, comma 18, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole. Le norme censurate dalla Corte d'appello di Trieste, non prevedendo l'applicazione del principio di c.d. "neutralizzazione" - ossia della esclusione dei contributi "dannosi" acquisiti nella fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo - dal calcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, gestione speciale dei commercianti, comportano un'irragionevole diversità rispetto ai lavoratori subordinati. Se l'esistenza di diversificati regimi previdenziali giustifica la persistenza di elementi di motivata diversità di aspetti e punti specifici, pur in considerazione di un processo di convergenza dei rispettivi sistemi, tuttavia non osta all'applicazione del principio suindicato anche alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, in considerazione della sua valenza generale, per cui risulta irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attività lavorativa prestata dopo il conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre l'entità della prestazione. (Precedenti citati: sentenza n. 148 del 2017, n. 82 del 2017 n. 433 del 1999 e n. 388 del 1995).
Il principio c.d. di "neutralizzazione" configura la regula iuris secondo cui la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico. (Precedenti citati: sentenze n. 388 del 1995, n. 264 del 1994, n. 428 del 1992, n. 307 del 1989 e n. 822 del 1988).