Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Duplice capo di censura - Esiti dello scrutinio prospettati in termini gradatamente sequenziali e quindi subordinati - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate, perché formulate in modo alternativo ed ancipite. Il dispositivo dell'ordinanza di rimessione presenta un duplice capo di censura perché ben può, il rimettente, prospettare in termini gradatamente sequenziali, e quindi subordinati, i possibili esiti dello scrutinio di costituzionalità, pur senza una formale e testuale qualificazione di ciascuna conclusione rispettivamente come "principale" e "subordinata". (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2017 e n. 280 del 2011).
L'ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non deve necessariamente concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure; tuttavia sono inammissibili le questioni sollevate con una formulazione contraddittoria ed ambigua o con una conclusione ancipite. (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 221 del 2017).