Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione Campania - Modifiche alle norme di attuazione del piano regionale delle attività estrattive - Proroga triennale dei contratti di concessione per il completamento delle attività di recupero ambientale delle cave abbandonate - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della libertà di stabilimento, nonché della competenza statale in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lett. e) ed l), Cost. - dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Campania n. 22 del 2017, che consente la proroga di tre anni delle concessioni aventi ad oggetto la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate, con possibilità di coltivazione e commercializzazione dei materiali estratti. Se l'attività di sfruttamento delle cave ricade nel campo del diritto comunitario in tema di contendibilità dei titoli concessori, esso è però evocato in modo non pertinente con riferimento alla fattispecie normativa in contestazione, che non determina alcuna alterazione ingiustificata degli equilibri del mercato perché prescrive, sul ragionevole presupposto che non sussiste un mercato disponibile a investire nello sfruttamento di un bene ormai divenuto infruttifero, che i concessionari della cava attiva (scelti a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica) si costituiscano in consorzio per provvedere alla riqualificazione ambientale della cava abbandonata. In questi termini, tale obbligo, anche quando comporti la residua coltivazione della cava, non è orientato a finalità di lucro, in quanto diretto a consentire l'ultimazione degli interventi di riqualificazione necessari. Il possibile differimento triennale del termine per il completamento delle attività di recupero - periodo non eccessivo, accordato previa verifica che quello originario non sia stato sufficiente per causa non imputabile agli esercenti - non assegna alcun vantaggio al prestatore uscente e risulta proporzionato alla finalità della ricomposizione. La norma impugnata, infine, non invade la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza", stante l'inidoneità della cava abbandonata a fornire un'occasione di guadagno per il privato, e la sua attitudine ad assumere rilevanza ai soli fini della salvaguardia dell'ambiente; né la fattispecie impugnata ricade nel campo dei contratti pubblici, non avendo ad oggetto le concessioni in esame una prestazione di servizi determinata dall'ente aggiudicatore, bensì l'esercizio di un'attività economica con clausola prescrittiva di recupero ambientale. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012).
Alla luce del diritto europeo, la regolazione dell'accesso ai mercati in base a concessione è compatibile con il principio della concorrenza a condizione che: la scelta del concessionario avvenga in base a criteri oggettivi, non discriminatori e nell'ambito di procedure di evidenza pubblica; non sia previsto alcun diritto di proroga automatico in favore del titolare della concessione scaduta o in scadenza; la durata delle concessioni non sia eccessivamente lunga, in quanto durate eccessive stimolano gestioni inefficienti; non vengano riconosciute esclusive, né preferenze, nel conferimento o rinnovo delle concessioni. (Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2017, n. 171 del 2013, n. 114 del 2012 e n. 213 del 2011).
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia "cave e torbiere" è stata ricondotta alla competenza residuale delle Regioni, con il limite del rispetto degli standard ambientali e paesaggistici fissati dalle leggi statali. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013).