Sentenza 177/2018 (ECLI:IT:COST:2018:177)
Massima numero 40190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  20/06/2018;  Decisione del  20/06/2018
Deposito del 26/07/2018; Pubblicazione in G. U. 01/08/2018
Massime associate alla pronuncia:  40191  40192


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens vigente dal giorno di deposito dell'ordinanza di rimessione - Effetto non diverso da quello prodotto dal principio tempus regit actum - Ininfluenza nel giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.

Testo

Non è accolta la richiesta di restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016. Il sopravvenuto art. 1, comma 59, della legge reg. Campania n. 10 del 2017 - che non incide sulla sospensione dei procedimenti di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, e dell'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, previsti dalla norma censurata - è ininfluente nel giudizio a quo, sia perché non è successivo all'ordinanza di rimessione, essendo entrato in vigore il giorno stesso del deposito di questa, sia perché non produce un effetto diverso da quello automaticamente conseguente al principio tempus regit actum. (Precedente citato: ordinanza n. 76 del 2018).

Il giudizio di costituzionalità non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione. (Precedente citato: sentenza n. 264 del 2017).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  05/04/2016  n. 6  art. 15  co. 3

legge della Regione Campania  05/04/2016  n. 6  art. 15  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte