Sentenza 177/2018 (ECLI:IT:COST:2018:177)
Massima numero 40191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/06/2018; Decisione del
20/06/2018
Deposito del 26/07/2018; Pubblicazione in G. U. 01/08/2018
Titolo
Energia - Norme della Regione Campania - Misure in materia di produzione energetica con utilizzo di biomasse - Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni in attesa dell'approvazione delle deliberazioni previste - Denunciata violazione della normativa europea a tutela dell'ambiente, dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione e della libera iniziativa imprenditoriale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Energia - Norme della Regione Campania - Misure in materia di produzione energetica con utilizzo di biomasse - Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni in attesa dell'approvazione delle deliberazioni previste - Denunciata violazione della normativa europea a tutela dell'ambiente, dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione e della libera iniziativa imprenditoriale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 e all'art. 13 della direttiva 2009/28/CE - dell'art. 15, comma 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, che prevede la sospensione dell'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, fino al verificarsi delle condizioni contemplate dal medesimo art. 15. Nella fattispecie in esame il giudice a quo non deve fare applicazione del comma censurato, poiché l'atto impugnato, di cui deve valutare la legittimità, riguarda impianti afferenti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 e all'art. 13 della direttiva 2009/28/CE - dell'art. 15, comma 4, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, che prevede la sospensione dell'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, fino al verificarsi delle condizioni contemplate dal medesimo art. 15. Nella fattispecie in esame il giudice a quo non deve fare applicazione del comma censurato, poiché l'atto impugnato, di cui deve valutare la legittimità, riguarda impianti afferenti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
05/04/2016
n. 6
art. 15
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 4
direttiva CE 23/04/2009
n. 28
art. 13