Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Soggetti abilitati alla trasmissione della dichiarazione dei redditi in via telematica - Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria - Estensione agli altri incaricati individuati con d.m., tra cui coloro che esercitano abitualmente l'attività` di consulenza fiscale (nel caso di specie: tributaristi) - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché violazione della libertà di iniziativa economica, anche in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255002).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. settima, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 56 TFUE e 16 della direttiva 2006/123/CE, dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997, censurato nella parte in cui individua, quali soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA e alla loro trasmissione in via telematica, i professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle CCIAA in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, con esclusione quindi dei consulenti fiscali. Il visto di conformità fa parte degli strumenti adottati dal legislatore per semplificare gli adempimenti e riorganizzare il lavoro degli uffici, allo scopo di garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari e di agevolare l’amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza. Queste finalità sono state perseguite mediante l’individuazione di “strutture intermedie” tra contribuente e amministrazione finanziaria, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, ultimo comma, Cost., con compiti di collaborazione a soggetti qualificati, estranei all’apparato degli uffici pubblici. In questa prospettiva, non è irragionevole la scelta del legislatore di non equiparare i professionisti appartenenti al sistema ordinistico – che, avendo superato un esame di Stato per accedere agli albi ed essendo soggetti alla penetrante vigilanza degli ordini anche sul piano deontologico, sono muniti di particolari requisiti attitudinali e di affidabilità – a quelli che, non essendo organizzati in ordini o collegi, operano come consulenti fiscali, ma non sono abilitati al rilascio del visto di conformità. Gli asseriti effetti di sviamento della clientela a favore dei professionisti iscritti agli albi, prospettati dal giudice a quo, sono conseguenze ipotetiche ed eventuali, in quanto la scelta del professionista cui affidare la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni, nonché la tenuta della contabilità, non è necessariamente condizionata dall’interesse del cliente ad ottenere il visto di conformità, potendo entrare in gioco fattori diversi (non da ultimo, il corrispettivo della prestazione). Nemmeno sussiste la lesione del diritto dei professionisti non costituiti in ordini o collegi alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea, poiché la libertà di prestazione dei servizi trova applicazione in presenza di un elemento transfrontaliero e non invece in situazioni puramente interne, come quella in esame; ma anche qualora si volesse sostenere che si tratti di una situazione transfrontaliera, la restrizione è comunque giustificata perché, conformemente alla giurisprudenza europea, persegue un obiettivo di interesse generale, è idonea a garantire la realizzazione dello stesso e non eccede quanto necessario per raggiungerlo. (Precedente: S. 307/2002 - mass. 27138).