Energia - Norme della Regione Campania - Costruzione ed esercizio di impianti eolici - Sospensione del rilascio dell'autorizzazione unica in attesa dell'approvazione delle deliberazioni previste - Violazione della normativa europea a tutela dell'ambiente, dei principi stabiliti in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, del buon andamento della pubblica amministrazione e della libera iniziativa imprenditoriale - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 41, 97 e 117, primo e terzo comma, Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, che prevede la sospensione del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici fino al verificarsi delle condizioni contemplate dal medesimo art. 15. La norma censurata dal TAR Campania produce un effetto di procrastinazione che contrasta sia con il principio fondamentale espresso dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", sia con la prescrizione dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE, che promuove il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili. La sospensione, inoltre, paralizza, seppur momentaneamente, la stessa sede in cui tutti gli interessi coinvolti debbono confluire per trovare adeguato contemperamento onde garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, sacrificando la posizione del richiedente - consistente non in un diritto al rilascio dell'autorizzazione, bensì in un interesse qualificato alla tempestiva disamina dell'istanza - che concorre a influenzare la relativa scelta di sfruttamento imprenditoriale. Né la moratoria può essere giustificata con l'interesse alla tutela paesaggistica del territorio, che trova adeguata valorizzazione all'interno degli schemi procedimentali tipizzati dal legislatore competente. (Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 69 del 2018, n. 267 del 2016, n. 13 del 2014, n. 275 del 2012, n. 192 del 2011, n. 168 del 2010, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia "tutela dell'ambiente", anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall'art. 12, che garantisce, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2018 e n. 156 del 2016).