Sentenza 178/2018 (ECLI:IT:COST:2018:178)
Massima numero 40197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 26/07/2018; Pubblicazione in G. U. 01/08/2018
Massime associate alla pronuncia:  40194  40195  40196  40198


Titolo
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Piano paesaggistico regionale - Interventi esclusi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi - Trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135 e 143, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio - gli artt. 13, comma 1, e 29, comma 1, lett. a), della legge reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017, che rispettivamente aggiungono le lettere i-bis e i-ter al comma 2 dell'art. 10-bis della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, e modificano l'art. 38 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015. La prima delle norme impugnate dal Governo esclude determinati interventi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, mentre la seconda prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a), b), c), ed i), del d.lgs. n. 42 del 2004. La resistente ha proceduto in modo unilaterale e non attraverso la pianificazione condivisa conformemente ai parametri interposti indicati, cui è riconosciuto il rango di norme di grande riforma economico-sociale; in ogni caso, in presenza di più competenze - quella dello Stato in materia ambientale, e quella della resistente in materia di edilizia ed urbanistica, così intrecciate ed interdipendenti in relazione alla fattispecie in esame - la concertazione legislativa ed amministrativa risulta indefettibile. Quanto all'art. 29 comma 1, lett. a) indicato, inoltre, attraverso il previo mutamento della disciplina inerente a tali zone urbanistiche, si svuota la competenza esclusiva dello Stato finalizzata a determinare i criteri con cui intervenire negli ambiti ambientali e paesistici. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, 210 del 2014 e n. 308 del 2013).

Nelle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, la semplice novazione della fonte normativa costituisce causa di illegittimità della disposizione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2018, n. 234 del 2017, n. 103 del 2017, n. 40 del 2017, n. 195 del 2015).

La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, riverberando tale titolo di competenza i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, tenendo però conto degli statuti speciali di autonomia. (Precedente citato: sentenza n. 378 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  03/07/2017  n. 11  art. 13  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  22/12/1989  n. 45  art. 10  co. 2

legge della Regione autonoma Sardegna  03/07/2017  n. 11  art. 29  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/04/2015  n. 8  art. 38  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 135  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 143    co. 1  lett. c)