Rimessione della questione incidentale - Sospensione del giudizio a quo limitata a un distinto momento processuale, isolato dal resto della sequenza procedimentale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, basata sull'assunto che il rimettente avrebbe dovuto sospendere l'intero giudizio, e non solo l'attività processuale che era prevista nelle udienze nelle quali era chiamato ad applicare la disposizione censurata. Fermo restando che la pendenza della questione di costituzionalità condiziona la decisione dell'intero giudizio, è sufficiente che il rimettente sospenda anche solo quel distinto momento processuale in cui la questione è rilevante, e che possa essere effettivamente isolato nella sequenza procedimentale del giudizio a quo.
Il giudizio incidentale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Nondimeno, non può non darsi conto che la sentenza con cui la Corte di cassazione - in accoglimento del ricorso delle parti avverso l'ordinanza di rimessione, per non aver sospeso interamente il giudizio - ha ritenuto il rimettente privo di potestas decidendi dopo aver sollevato le questioni, non fa venire meno l'atto di promovimento del giudizio incidentale, che non è suscettibile di alcuna impugnazione, né può essere annullato da alcun giudice, spettando solo alla Corte costituzionale di verificarne la ritualità e l'idoneità ad attivare tale giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014 e n. 120 del 2013).
L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 - interpretato in modo costituzionalmente adeguato, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che pervade ogni giudizio, e di quello di economia degli atti processuali, che ne deriva - non esclude che il rimettente possa limitare il provvedimento di sospensione del giudizio principale al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi la disposizione censurata e la sospensione dell'attività processuale non richieda di arrestare l'intero processo, fermo restando il controllo da parte della Corte costituzionale dell'effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanza n. 130 del 1971, sul rango primario della legge n. 87 del 1953, suscettibile di sindacato di costituzionalità).
Se nell'ordinanza di rimessione manca del tutto la statuizione circa la sospensione del giudizio a quo, viene meno tout court la pregiudizialità della questione di costituzionalità che, pertanto, è inammissibile. (Precedenti citati: ordinanze n. 5 del 2012 e n. 285 del 1994).