Sentenza 180/2018 (ECLI:IT:COST:2018:180)
Massima numero 40201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/07/2018; Decisione del
10/07/2018
Deposito del 27/07/2018; Pubblicazione in G. U. 01/08/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della norma oggetto - Norma primaria che consente a norma subprimaria di regolare l'esercizio di un diritto - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione della norma oggetto - Norma primaria che consente a norma subprimaria di regolare l'esercizio di un diritto - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, perché esse riguarderebbero la disciplina contenuta nell'art. 4, primo comma, lett. b), del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, disposizione che, in ragione della sua natura di norma subprimaria, non è suscettibile di sindacato di costituzionalità. Come risulta dal tenore testuale e dal contenuto sostanziale delle ordinanze di rimessione, il rimettente ha censurato la norma primaria, in quanto non avrebbe dovuto consentire ciò che poi la norma subprimaria ha regolamentato. (Precedenti citati: ordinanza n. 116 del 2008).
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, perché esse riguarderebbero la disciplina contenuta nell'art. 4, primo comma, lett. b), del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, disposizione che, in ragione della sua natura di norma subprimaria, non è suscettibile di sindacato di costituzionalità. Come risulta dal tenore testuale e dal contenuto sostanziale delle ordinanze di rimessione, il rimettente ha censurato la norma primaria, in quanto non avrebbe dovuto consentire ciò che poi la norma subprimaria ha regolamentato. (Precedenti citati: ordinanza n. 116 del 2008).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/06/1990
n. 146
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte