Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Giudizio in via principale - Irritualità della notificazione effettuata dal ricorrente (nel caso di specie: notifica del ricorso introduttivo presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, anziché presso quella del Presidente del Consiglio dei ministri) - Successiva costituzione in giudizio della resistente - Effetto sanante ai fini della valida instaurazione del giudizio - Condizione - Costituzione avvenuta per svolgere argomentazioni nel merito e non esclusivamente per eccepire l'inammissibilità. (Classif. 111004).
Deve ritenersi validamente instaurato il giudizio in via principale nel quale il ricorrente notifichi il ricorso introduttivo esclusivamente presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, anziché presso quella del Presidente del Consiglio dei ministri, quando la costituzione di quest’ultimo sia accompagnata dallo svolgimento di argomentazioni nel merito, a sostegno della non fondatezza delle questioni promosse. In questo caso l’irritualità della notifica non impedisce concretamente all’atto il raggiungimento del suo scopo, provocando un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
Non applicandosi ai giudizi costituzionali le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall’art. 1 della legge n. 260 del 1958 e dalla legge n. 103 del 1979, per la rituale proposizione del giudizio in via principale, il ricorso deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri; l’irritualità della notificazione non può essere sanata dalla costituzione in giudizio quando quest’ultima sia avvenuta proprio per eccepire l’inammissibilità. (Precedenti: S. 208/2010 - mass. 34733; S. 344/2005 - mass. 29741; S. 333/2000 - mass. 25604; S. 135/1997 - mass. 23238; O. 42/2004 - mass. 28364).