Sentenza 113/2025 (ECLI:IT:COST:2025:113)
Massima numero 46915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  19/05/2025;  Decisione del  19/05/2025
Deposito del 18/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46914  46916  46917  46918  46919


Titolo
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione delle relative disposizioni quali parametri interposti - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione - Onere per il rimettente di illustrare le relative ragioni - Possibile utilizzo, in ogni caso, quali criteri interpretativi delle garanzie costituzionali (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto la disposizione che, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, prevede la pena della reclusione da venticinque a trent'anni). (Classif. 258002).

Testo

L’evocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale presuppone che la controversia all’esame del giudice rimettente ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51 CDFUE. Le disposizioni della Carta possono comunque essere tenute in considerazione quali criteri interpretativi delle stesse garanzie costituzionali (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025; S. 24/2025 - mass. 46684; S. 7/2025; S. 85/2024 - mass. 46181; S. 219/2023 - mass. 45887; S. 33/2021; S. 236/2016).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise di Teramo, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE – dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione. La Corte rimettente non ha speso alcuna motivazione per dimostrare il coinvolgimento del diritto dell’Unione europea nella controversia sottoposta al suo esame).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 630  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 49  par.3