Sentenza 86/2026 (ECLI:IT:COST:2026:86)
Massima numero 47526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  25/03/2026;  Decisione del  25/03/2026
Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47524  47525  47527  47528  47529  47530  47531  47533  47534  47535  47536  47537  47538


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interventi di demoricostruzione nelle zone omogenee A o in zone di particolare pregio storico o artistico - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalle competenze statutarie e violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 090010).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, che, disciplinando gli interventi, comunque denominati, i quali prevedano l’integrale demolizione di edifici preesistenti e la loro ricostruzione, prevede che, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra edifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini, la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti di ciascuna parte dell’edificio preesistente. Stando alla lettera della disposizione impugnata, essa definisce limiti e presupposti dell’obbligo di rispettare le distanze minime tra edifici, ma non prevede alcuna deroga espressa alle previsioni contenute nella citata normativa statale evocata quale parametro interposto. Pertanto, gli interventi disciplinati possono essere consentiti solo se previsti dai piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, e, più in generale, dagli strumenti di pianificazione territoriale. Anche sul versante della tutela paesaggistica è possibile interpretare la disposizione impugnata nel senso di superare il denunciato vulnus costituzionale, in quanto, ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del cod. beni culturali e paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Se nella regione è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le disposizioni del Piano debbano sempre trovare attuazione, salvo, come detto, il caso di deroghe espresse. (Precedenti: S. 119/2024 - mass. 46283; S. 248/2022 - mass. 45203).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  17/06/2025  n. 18  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  11/10/1985  n. 23  art. 2  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte