Elezioni – Elezioni regionali – Cause di incompatibilità e ineleggibilità – Materia attribuita dall’art. 122 Cost. alla competenza concorrente di Stato e regioni – Disciplina dell’inefficacia delle cause di ineleggibilità – Possibilità, concessa dalla legge cornice al legislatore regionale, di stabilire un termine anteriore a quello della presentazione delle candidature, purché non successivo a quello prescritto per l’accettazione della candidatura. (Classif. 093009).
La disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali è attribuita dall’art. 122 Cost., come riformato dalla legge cost. n. 1 del 1999, alla competenza legislativa concorrente delle regioni ordinarie, da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato. In particolare, la legge n. 165 del 2004, nel porre la disciplina statale di cornice, ha stabilito quale principio fondamentale l’inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che la determinano non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ma ha lasciato salva la facoltà dei legislatori regionali di stabilire un diverso termine anteriore; ciò a condizione che la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità non possa in nessun caso essere successiva a quella prescritta per l’accettazione della candidatura, primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo. (Precedenti: S. 134/2018; S. 56/2017; S. 143/2010; S. 309/1991 - mass. 17472; S. 46/1969 - mass. 3192; O. 223/2003; O. 383/2002 - mass. 27261).