Giurisdizione – Indipendenza e imparzialità del giudice – Fondamento costituzionale e convenzionale, a presidio della terzietà e imparzialità del giudice – Ratio – Tutela del diritto di difesa dei cittadini – Conseguente disciplina del regime di incompatibilità – Necessità di evitare la “forza della prevenzione” causata da valutazioni pregresse sulla medesima res iudicanda. (Classif. 119004).
La garanzia della terzietà e imparzialità del giudice, protetta dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, costituisce un presidio non solo della funzionalità della giurisdizione, ma anche del diritto di difesa dei cittadini. In essa trova la sua ratio anche la disciplina sull’incompatibilità del giudice, volta a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto in una sede “pregiudicata”, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res iudicanda. Le funzioni del giudicare, infatti, devono essere assegnate a un soggetto terzo, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi. (Precedenti: S. 93/2024 - mass. 46187; S. 172/2023 - mass. 45789; S. 16/2022 - mass. 44520; S. 7/2022 - mass. 44517).