Spese di giustizia – Spese per consulenti e ausiliari – Consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio nel processo penale (nel caso di specie: nel processo per il sequestro, le torture e la morte di Giulio Regeni, per la traduzione di un testo in lingua araba) – Onorario e altre spese spettanti – Possibile anticipazione erariale, salva la possibilità, per lo Stato, di recuperare i relativi importi nel caso in cui il medesimo imputato si renda reperibile, per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo – Omessa previsione – Lesione del diritto di difesa – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 239003).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 24, secondo comma, Cost., l’art. 225, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge n. 4983 dell’1988, , quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002. Per effetto dell’intervento additivo operato dalla sentenza n. 192 del 2023 – per cui, quando è contestato un delitto compiuto mediante atti di tortura, il giudice può procedere in assenza – si è introdotta una fattispecie ulteriore di assenza non impeditiva circoscritta per il titolo di reato. In tal modo, si è provveduto a un riassetto delle garanzie partecipative dell’imputato, riconoscendo il diritto ad un nuovo processo. Ciò posto, nella eccezionale ipotesi di processo in absentia di cui si tratta, l’integrazione delle garanzie difensive si rende necessaria al fine di attenuare il divario tra gli strumenti partecipativi del pubblico ministero e delle parti private e le limitate possibilità difensive spettanti ai difensori d’ufficio. Per quanto concerne, in particolare, la consulenza di parte, l’impossibilità sancita dalla disposizione censurata dalla Corte d’assise di Roma, prima sez., di riversare sull’assistito gli effetti sostanziali del conferimento dell’incarico, ivi compresa l’obbligazione di pagamento del compenso e delle spese, potrebbe indurre il legale che non sia disposto a sostenere i costi della consulenza a rinunciare all’ausilio tecnico, traducendosi in un ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, infatti, per i difensori d’ufficio designati nel giudizio principale si pone l’alternativa tra l’assunzione diretta degli oneri derivanti dalla nomina del consulente tecnico, che allo stato attuale non avrebbero la possibilità di recuperare dai propri assistiti, e la rinuncia a fruire dell’ausilio dell’esperto, pur necessario al fine di prendere parte al contraddittorio peritale. Il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità, per lo Stato, di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili, analogamente a quanto contemplato per il patrocinio per i non abbienti. Deve, tuttavia, trattarsi di un’anticipazione che non comporti in via di principio la sopportazione definitiva degli oneri economici da parte dello Stato, lasciando salvo il diritto di recupero nei confronti degli imputati che si rendano successivamente reperibili, diversamente da quanto avviene per il patrocinio a spese dello Stato, da cui vanno tratte anche le regole concernenti la misura e le modalità della liquidazione delle spettanze del consulente, ferma la possibilità di opposizione, ai sensi dell’art. 84 t.u. spese di giustizia, al decreto di pagamento del compenso emesso a favore dell’ausiliario del magistrato. (Precedenti: S. 196/2023 - mass. 45794; S. 266/2003 - mass. 27877).