Legge – In genere – Disciplina degli istituti processuali – Ampia discrezionalità del legislatore – Limiti – Manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte – Peculiarità del sindacato di costituzionalità in relazione al processo penale. (Classif. 141001)
In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. (Precedenti: S. 146/2025 - mass. 47003; S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524).
In materia di disciplina del processo penale – frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco – la Corte costituzionale è solita esercitare una speciale cautela nello scrutinio delle censure fondate, in particolare, sull’art. 3 Cost., in quanto ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema. (Precedente: S. 230/2022 - mass. 45150).