Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Strutture ricettive extra-alberghiere - Condizione - Gestione in forma imprenditoriale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile e della libertà d'impresa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 256001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 42 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., degli artt. da 42 a 45 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che disciplinano le quattro strutture ricettive turistiche extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze e residenze d’epoca), disponendone la gestione in forma imprenditoriale. Dal punto di vista oggettivo le norme censurate risultano estranee all’ordinamento civile, perché non definiscono quando l’attività ricettiva deve ritenersi svolta in modo imprenditoriale, e sono riconducibili alla materia del turismo, spettante alla competenza legislativa regionale ex art. 117, quarto comma, Cost. Anche dal punto vista finalistico, la previsione dell’obbligo di gestione in forma imprenditoriale non intende regolare i rapporti tra i privati, ma circoscrivere gli operatori turistici sottoposti alla governance del turismo: essa, dunque, riguarda l’attività amministrativa regionale di promozione e vigilanza sul turismo. Neppure gli articoli impugnati privano in assoluto i proprietari (che non vogliano assoggettarsi all’obbligo censurato) della possibilità di locare l’immobile a fini turistici, essendo prevista dalla disciplina nazionale e regionale la locazione turistica in forma non imprenditoriale (salvi i limiti introdotti dai comuni ex art. 59). Dunque, se le norme impugnate determinano pur un’ingerenza nelle libere scelte dei proprietari, essa è minore di quella paventata, e si giustifica con la necessità costituzionale di limitare la proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale. L’obiettivo, infatti, è di limitare la proliferazione delle strutture ricettive extra-alberghiere (c.d. home sharing), che hanno prodotto “esternalità” negative (contrazione degli alloggi disponibili per lavoratori e studenti fuori sede, con conseguente effetto inflazionistico sul costo degli alloggi stessi; trasformazione urbanistica di interi quartieri e centri, con ricadute di rilievo anche sulla gestione dei servizi pubblici locali); scopo espressamente considerato meritevole dalla Corte GUE. Né le norme impugnate sono affette da illogicità o sproporzione rispetto all’obiettivo: da un lato le finalità perseguite (in particolare, quella di limitare gli effetti dell’overtourism) appaiono di particolare rilievo; dall’altro, si inseriscono in un quadro che contempla anche le locazioni turistiche non imprenditoriali, con conseguente possibilità, come indicato, per il proprietario di sottrarsi all’obbligo in questione. (Precedenti: S. 143/2025 - mass. 46992; S. 130/2024 - mass. 46328; S. 94/2024 - mass. 46159; S. 123/2022 - mass. 45047; S. 175/2019 - mass. 42514; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 1/2016 - mass. 38687).