Sentenza 61/2026 (ECLI:IT:COST:2026:61)
Massima numero 47375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  24/03/2026;  Decisione del  24/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47373  47374


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Toscana - Modifiche di precedenti disposizioni regionali relative a interventi edilizi - Disposizioni transitorie - Previsione che la novellata disciplina trova applicazione solo a seguito dell'approvazione, da effettuarsi entro due anni da parte del comune, di un'apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni al potere di disporre il mutamento di destinazione d'uso di immobili - Violazione dei principi fondamentali statali dettati nella materia di competenza concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090010).

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, terzo comma Cost., gli artt. 3, comma 1, che ha sostituito il comma 2 dell’art. 99 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente alle parole «dall’articolo 252 septies e», e 36, della legge reg. Toscana n. 51 del 2025. L’art. 36, nell’inserire l’indicato articolo 252-septies nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – richiamato dall’art. 3, comma 1, con il medesimo effetto di differimento – ha introdotto una disciplina transitoria, differendo e condizionando l’applicazione dell’art. 23-ter t.u. edilizia all’approvazione, da effettuarsi entro due anni da parte dei comuni, di un’apposita variante regolamentare di adeguamento dei loro strumenti di pianificazione urbanistica, o di una disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni al potere di disporre il mutamento di destinazione d’uso di immobili. Il contrasto tra la normativa statale, che ha senz’altro rango di principio fondamentale in materia di governo del territorio, e quella regionale impugnata dal Governo è del tutto evidente. L’applicazione diretta, senza la necessità di una disciplina transitoria, è prevista espressamente dalla legge statale e risponde alla logica della semplificazione che connota la modifica normativa; diversamente dall’attività di mera esecuzione, essa si rivolge, infatti, a tutti i soggetti dell’ordinamento e non solo alla pubblica amministrazione comunale. La disposizione, dunque, è direttamente e immediatamente operante anche nei confronti dei privati, senza necessità di un differimento per consentire ai comuni di modificare la propria potestà pianificatoria. Peraltro, la normativa statale interposta non può ritenersi irragionevole o causa di disparità di trattamento, posto che il legislatore si è preoccupato, al contempo, di imporre la sua immediata applicabilità e di consentire, comunque, un successivo intervento dei comuni a valere pro futuro, conformemente ai principi generali.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  20/08/2025  n. 51  art. 3  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 99  co. 2

legge della Regione Toscana  20/08/2025  n. 51  art. 36  co. 

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 252  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 23  ter