Sentenza 38/2026 (ECLI:IT:COST:2026:38)
Massima numero 47288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/02/2026;  Decisione del  10/02/2026
Deposito del 23/03/2026; Pubblicazione in G. U. 25/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47289  47290  47291


Titolo
Legge – Legge penale – Principio di legalità – Corollario del divieto di analogia – Necessario riferimento al testo e al significato letterale della norma incriminatrice, e non a situazioni a essi non ascrivibili – Doppia valenza del suddetto principio, quale criterio ermeneutico per il giudice comune e quale parametro costituzionale di norme assurte a diritto vivente – Ratio – Necessario rispetto del principio di legalità sostanziale da parte del giudice – Imperativo costituzionale al legislatore vòlto ad adottare norme precise, a garanzia del consociato verso la determinatezza della legge penale. (Classif. 141009).

Testo

Il principio di legalità in materia penale opera sia come criterio ermeneutico per il giudice comune, sia come possibile parametro di legittimità costituzionale di norme, risultanti dal diritto vivente, che abbiano tratto da singole disposizioni penali significati che si assumano incompatibili con il loro tenore letterale. Avendo come corollario il divieto di analogia, esso non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice, perché: a) la ratio della riserva assoluta di legge in materia penale verrebbe nella sostanza svuotata, ove ai giudici fosse consentito di applicare pene al di là dei casi espressamente previsti dalla legge; b) il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici da parte del giudice costituisce il pendant dell’imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell’intellegibilità dei termini impiegati, in quanto la garanzia soggettiva assicurata dalla determinatezza della legge penale sarebbe anch’essa svuotata laddove al giudice penale fosse consentito assegnare al testo un significato ulteriore e distinto da quello desunto dalla sua immediata lettura. (Precedenti: S. 107/2025 - mass. 46877; S. 98/2021 - mass. 43904; S. 96/1981 - mass. 9496).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte