Salute (Tutela della) – Profilassi internazionale – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 – Inadempimento degli obblighi di vaccinazione imposto ai lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni, nonché di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi richiesto anche ai lavoratori pubblici, pur in forme e tempi differenti (nella specie: c.d. green pass semplice dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per i secondi e c.d. green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022, per i primi) – Conseguenze – Previsione che il lavoratore è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione o al termine indicato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro – Perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, della dignità della persona, dei diritti al lavoro e alla salute – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 230003).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Trib. di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, secondo comma, e 36 Cost., dell’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021, come conv., nella parte in cui dispone le conseguenze derivanti, per i lavoratori pubblici, dal mancato possesso ed esibizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, del c.d. green pass semplice, vale a dire il divieto di accedere ai luoghi di lavoro, con la conseguenza di venir considerati assenti ingiustificati, con perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento – conseguenze che si producono anche verso i lavoratori ultracinquantenni, pubblici e privati, che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022, come conv., non adempiono all’obbligo vaccinale e non possiedono o esibiscono, fino al 15 giugno 2022, il c.d. green pass rafforzato. Tali conseguenze, derivanti dal mancato adempimento degli obblighi imposti dalle disposizioni censurate, non ledono alcuno degli evocati parametri costituzionali: né il diritto al lavoro e alla retribuzione (artt. 4 e 36 Cost), né il diritto alla dignità personale nell’accezione fatta propria dall’ordinanza (art. 2 Cost.), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.). In primo luogo, perché sono comunque frutto di una scelta individuale. In secondo luogo, perché l’inosservanza di tali obblighi assume una rilevanza “meramente sinallagmatica” sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. In terzo luogo, perché si tratta pur sempre di obblighi posti a tutela della salute degli altri, la cui ragionevolezza e proporzionalità, in casi analoghi, è stata più volte affermata e ribadita dalla Corte costituzionale; da ultimo, perché gli obblighi in questione sono meramente transitori e il loro inadempimento non determina né la perdita del posto di lavoro né conseguenze disciplinari. Con riferimento all’assegno alimentare, invece, non sussiste una irragionevole disparità di trattamento dei lavoratori inadempienti agli obblighi sanciti dalle disposizioni censurate, rispetto a quelli sospesi dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, che avrebbero comunque diritto al suddetto assegno: innanzi tutto, come per la retribuzione, la mancata erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente agli obblighi imposti dalle disposizioni impugnate si giustifica in base al principio generale di corrispettività, dal momento che tale assegno è pur sempre collegato alla prestazione lavorativa, per cui, se la prestazione lavorativa non può essere svolta, l’assegno non può essere riconosciuto; inoltre, nemmeno potrebbe ravvisarsi alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoratore sospeso dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno quando la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro, e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto – mentre ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all’obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile. Anche ove all’assegno alimentare si attribuisca natura assistenziale e non retributiva, infine, non appare una soluzione costituzionalmente obbligata l’accollo al datore di lavoro dell’erogazione solidaristica esulante dai diritti del lavoro in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa: non è irragionevole, infatti, che il legislatore faccia carico al datore di un simile costo netto, senza corrispettivo, quando l’evento impeditivo della prestazione lavorativa abbia carattere oggettivo, e non anche quando rifletta una scelta – pur legittima – del prestatore d’opera. (Precedenti: S. 188/2024 - mass. 46421; S. 15/2023 - mass. 45318, 45320; S. 137/2021 - mass. 43970, 43971).