Sciopero - Codice di autoregolamentazione dell'astensione facoltativa degli avvocati - Regolamentazione dell'astensione collettiva nei procedimenti e processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare solo ove questo lo consenta - Possibilità di interferenza con la libertà personale dell'imputato - Violazione della riserva assoluta di legge - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 13, comma quinto, Cost., l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 - nel regolare, all'art. 4, comma 1, lett. b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. La norma censurata dal Tribunale di Reggio Emilia - espressione della scelta discrezionale del legislatore di coinvolgere le associazioni di categoria mediante il richiamo del codice di autoregolamentazione che, qualificato idoneo dalla Commissione di garanzia, costituisce regola di diritto - comporta una violazione (non risolvibile in termini di disapplicazione della norma subprimaria, che si è mossa nell'ampio perimetro assegnatole da quella primaria) della riserva di legge assoluta posta dall'art. 13, quinto comma, Cost., in materia di durata massima della custodia cautelare, perché consente - nel senso che non preclude - a una norma subprimaria di andare ad incidere sulla disciplina legale dei limiti di restrizione della libertà personale. Restano fermi, per il passato, i provvedimenti di sospensione del termine di custodia cautelare, stante il rinvio dell'attività processuale su richiesta del difensore ovvero a causa della sua mancata presentazione o partecipazione. (Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2013, n. 204 del 2012, 344 del 1996, n. 311 del 1993 e n. 64 del 1970; ordinanza n. 484 del 1993).
L'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo, in relazione alla quale è identificabile, più che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di libertà, purché bilanciato con altri valori costituzionali meritevoli di tutela, che hanno una forza prevalente. (Precedente citato: sentenza n. 171 del 1996).
Una norma primaria può autorizzare un'altra fonte, come tale sottordinata e quindi subprimaria, a dettare una determinata disciplina avente carattere generale ed astratto; fonte che può anche originare nell'ambito dell'autonomia privata, se mediata da un atto di ricezione, derivazione o validazione di natura pubblicistica.