Legge - Procedimento legislativo - Approvazione delle leggi elettorali n. 52 del 2015 e n. 165 del 2017 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'avv. Felice Carlo Besostri e altri nella qualità di elettori, nonché da parlamentari in carica, nella loro "duplice qualità" di cittadini elettori, e, quindi, membri rappresentativi del corpo elettorale e di parlamentari della Repubblica, nei confronti delle due Camere che compongono il Parlamento nazionale e, ove occorra, del Governo - Denunciata menomazione delle loro attribuzioni in quanto componenti del corpo elettorale, organo del popolo sovrano e, nel caso dei parlamentari, altresì come rappresentanti della nazione senza vincoli di mandato - Carattere cumulativo e congiunto del ricorso - Conseguente prospettazione incerta - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della legge n. 52 del 2015, e relativo iter di approvazione, e della legge n. 165 del 2017, e relativo iter di approvazione, promosso da Felice Carlo Besostri e altri soggetti, sia cittadini elettori che parlamentari in carica nella XVII legislatura. Sotto il profilo soggettivo, le numerose censure contenute nel ricorso sono riferite indistintamente a tutti i ricorrenti, una parte dei quali, tuttavia, si presenta nella veste di semplice cittadino elettore, mentre altri ricorrono nella loro qualità di cittadini elettori e, insieme, di parlamentari, alcuni dei quali deputati e altri senatori. Anche sotto il profilo della legittimazione passiva, il conflitto si rivolge cumulativamente avverso una pluralità di soggetti, (contro le Camere che hanno approvato le leggi elettorali «e, ove occorra», il Governo che ha posto più volte la questione di fiducia, nonché, in qualche passaggio, anche contro i Presidenti delle due Camere che l'hanno ammessa), senza operare distinzioni a seconda dei ricorrenti e delle censure. Di conseguenza, la prospettazione dei ricorrenti è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. (Precedente citato: ordinanza n. 277 del 2017).
Ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato non è sufficiente censurare l'illegittimità costituzionale dell'atto impugnato, ma occorre che il ricorrente individui con chiarezza la sfera di potere asseritamente lesa, avendo cura di motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. (Precedente citato: ordinanza n. 280 del 2017).
Il singolo cittadino elettore non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante. (Precedente citato: ordinanza n. 277 del 2017).
Il singolo parlamentare non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, pur restando impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela egli sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato; deve inoltre escludersi che un membro di uno dei due rami del Parlamento possa lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso l'altro ramo. (Precedenti citati: ordinanze n. 163 del 2018, n. 277 del 2017 e n. 177 del 1998).