Sentenza 182/2018 (ECLI:IT:COST:2018:182)
Massima numero 40208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  08/05/2018;  Decisione del  08/05/2018
Deposito del 04/10/2018; Pubblicazione in G. U. 10/10/2018
Massime associate alla pronuncia:  40209  40210  40211  40212  40213


Titolo
Delegazione legislativa - Delega per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (c.d. salvaleggi) - Inclusione, tra esse, dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura - Denunciata irragionevolezza - Carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Sondrio in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, dichiara la permanente vigenza dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. La motivazione dell'ordinanza di rimessione è tutta volta a denunciare l'eccesso di delega della norma censurata, cosicché l'altro parametro costituzionale è fugacemente evocato, attraverso apodittici richiami alla giurisprudenza di legittimità e alle argomentazioni precedentemente addotte, non accompagnati dall'indicazione delle ragioni circa la sua asserita violazione, necessariamente diverse da quelle che fondano il dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 76 Cost.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/12/2009  n. 179  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte