Delegazione legislativa - Delega per l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (c.d. salvaleggi) - Inclusione, tra esse, dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1266 dell'Allegato 1, l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge n. 991 del 1925, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. La norma censurata dal Tribunale di Sondrio, operando la "salvezza" di una disposizione implicitamente abrogata - dal momento che la richiamata esenzione di cui al suindicato art. 8 era stata implicitamente sostituita, per opera dell'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, con un sistema di sgravi contributivi - contrasta con i principi e criteri direttivi di cui all'art. 14, comma 14, lett. a), della legge delega n. 246 del 2005. (Precedente citato: sentenza n. 370 del 1985).
Il vizio di eccesso di delega - denunciato in riferimento a una delle norme del d.lgs. n. 179 del 2009 (c.d. salva-leggi) - lungi dal consentire la mera disapplicazione della norma censurata, non può non determinare l'incidente di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2014).