Sentenza 183/2018 (ECLI:IT:COST:2018:183)
Massima numero 40263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  05/06/2018;  Decisione del  05/06/2018
Deposito del 04/10/2018; Pubblicazione in G. U. 10/10/2018
Massime associate alla pronuncia:  40262  40264  40265  40266  40267


Titolo
Bandiera - Norme della Regione Veneto - Uso della bandiera della Regione - Casi e modi di esposizione - Obbligo di esposizione all'esterno degli edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi - Violazione dell'unità e indivisibilità della Repubblica, nonché della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 117, secondo comma, lett. g), Cost., l'art. 3, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, nella parte in cui, aggiungendo l'art. 7-bis, comma 2, lett. a), d), f) ed n), alla legge reg. Veneto n. 56 del 1975, prevede l'obbligo di esporre la bandiera regionale all'esterno di edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi. L'uso e l'esposizione della bandiera regionale, disciplinato ex novo dalla norma regionale impugnata dal Governo, pone a carico di organi e amministrazioni dello Stato (a cominciare dai Prefetti), un obbligo specifico di facere, che, benché attività meramente materiale, non esclude sia riconducibile alla sfera dell'"organizzazione amministrativa", di competenza esclusiva statale, posto che l'esposizione pubblica di un simbolo ufficiale è destinata ad assumere una valenza connotativa delle funzioni che gli uffici ed enti considerati sono chiamati ad esercitare (e degli stessi uffici ed enti). L'art. 5 Cost., traguardato alla luce del successivo art. 12, esclude inoltre che lo Stato-soggetto possa essere costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli - quali, nella specie, le bandiere regionali - che la Costituzione non consente di considerare come riferibili all'intera collettività nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 311 del 2008 e n. 365 del 1990).

Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, anche con riguardo alla previsione di forme di collaborazione e di coordinamento. (Precedenti citati: sentenze n. 9 del 2016, n. 2 del 2013, n. 159 del 2012, n. 104 del 2010, 311 del 2008, n. 10 del 2008, n. 322 del 2006, n. 213 del 2006, n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004).

L'unità e l'indivisibilità della Repubblica, tratti che qualificano lo Stato-soggetto espressivo della comunità nazionale, comportano che le Regioni non possano avanzare la pretesa di affiancare imperativamente alla bandiera della Repubblica i vessilli delle autonomie locali in tutte le ipotesi in cui il simbolo stesso sia chiamato a palesare il carattere "nazionale" dell'attività svolta da determinati organismi, enti o uffici.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  05/09/2017  n. 28  art. 3  co. 1

legge della Regione Veneto  20/05/1975  n. 56  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte