Sentenza 183/2018 (ECLI:IT:COST:2018:183)
Massima numero 40266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
05/06/2018; Decisione del
05/06/2018
Deposito del 04/10/2018; Pubblicazione in G. U. 10/10/2018
Titolo
Bandiera - Norme della Regione Veneto - Uso della bandiera - Obbligo di esposizione all'esterno degli edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi - Sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione - Ablazione parziale della norma impositiva dell'obbligo - Conseguente applicabilità di quella sanzionatoria a fattispecie diverse da quelle dichiarate illegittime - Non fondatezza delle questioni.
Bandiera - Norme della Regione Veneto - Uso della bandiera - Obbligo di esposizione all'esterno degli edifici adibiti a sede di organi e uffici statali e di enti e organismi pubblici nazionali, nonché su imbarcazioni di proprietà di questi ultimi - Sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione - Ablazione parziale della norma impositiva dell'obbligo - Conseguente applicabilità di quella sanzionatoria a fattispecie diverse da quelle dichiarate illegittime - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, nella parte in cui aggiunge l'art. 7-septies, comma 1, alla legge reg. Veneto n. 56 del 1975. La norma regionale impugnata individua le condotte sanzionate tramite mero rinvio alla norma impositiva dell'obbligo di esposizione della bandiera regionale (nuovo art. 7-bis, comma 2, della legge reg. Veneto n. 56 del 1975); l'ablazione parziale di quest'ultima norma, conseguente alla relativa dichiarazione di illegittimità costituzionale, comporta che la disposizione sanzionatoria resti applicabile esclusivamente in rapporto a fattispecie diverse da quelle dichiarate illegittime e alle quali si riferiscono le censure del ricorrente, senza che sia necessario alcun ulteriore ed autonomo intervento di limitazione della sfera di operatività della disposizione stessa. (Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5 e 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 8, comma 1, della legge reg. Veneto n. 28 del 2017, nella parte in cui aggiunge l'art. 7-septies, comma 1, alla legge reg. Veneto n. 56 del 1975. La norma regionale impugnata individua le condotte sanzionate tramite mero rinvio alla norma impositiva dell'obbligo di esposizione della bandiera regionale (nuovo art. 7-bis, comma 2, della legge reg. Veneto n. 56 del 1975); l'ablazione parziale di quest'ultima norma, conseguente alla relativa dichiarazione di illegittimità costituzionale, comporta che la disposizione sanzionatoria resti applicabile esclusivamente in rapporto a fattispecie diverse da quelle dichiarate illegittime e alle quali si riferiscono le censure del ricorrente, senza che sia necessario alcun ulteriore ed autonomo intervento di limitazione della sfera di operatività della disposizione stessa. (Precedente citato: sentenza n. 121 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
05/09/2017
n. 28
art. 8
co. 1
legge della Regione Veneto
20/05/1975
n. 56
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte