Ordinanza 184/2018 (ECLI:IT:COST:2018:184)
Massima numero 40277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  04/07/2018;  Decisione del  04/07/2018
Deposito del 04/10/2018; Pubblicazione in G. U. 10/10/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Impiego pubblico - False attestazioni o certificazioni - Trattamento sanzionatorio - Ipotesi attenuata per i casi di minore gravità - Omessa previsione - Conseguente impossibilità di applicare l'istituto della messa alla prova - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio di rieducazione della pena - Formulazione oscura del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per formulazione oscura del petitum, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui, punendo con la reclusione da uno a cinque anni tanto il dipendente pubblico che giustifica la propria assenza dal servizio presentando un certificato medico ideologicamente o materialmente falso, quanto il medico che ha redatto tale certificato e chiunque abbia concorso nel reato, non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, impedendo così l'applicazione dell'istituto della sospensione del processo con messa alla prova. La locuzione "ipotesi attenuata" si presta a una duplice interpretazione, la cui ambiguità non è superabile alla luce delle motivazioni del rimettente, nessuna delle quali consente un esame del merito. Nel caso si alluda a una circostanza attenuante, non è stato chiarito come essa possa incidere sull'ammissibilità della sospensione del processo con messa alla prova, stante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui il richiamo alla pena detentiva previsto dall'art. 168-bis cod. pen. esclude si tenga conto delle circostanze aggravanti e, in ipotesi, anche di quelle attenuanti; e che l'eventuale richiesta di introduzione di una tale attenuante non è stata corredata dell'indicazione di un idoneo tertium comparationis. Allo stesso modo, inammissibile sarebbe anche la richiesta di introduzione di una fattispecie autonoma di reato meno grave, perché il rimettente non ha assolto all'onere di individuare un idoneo tertium comparationis, in quanto quelli evocati - gli artt. 323 e 640 cod. pen. - appaiono del tutto inconferenti, non prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite per i fatti di minore gravità. A tali assorbenti motivi di inammissibilità si aggiungono ulteriori profili di imprecisione e contraddittorietà della ordinanza di rimessione, che incidono sulla rilevanza, non avendo il rimettente motivato circa l'impossibilità di accogliere la richiesta della difesa degli imputati di riqualificare il fatto contestato nel meno grave reato di cui all'art. 481 cod. pen., né ha adeguatamente chiarito se la pronuncia di questa Corte risulti pregiudiziale rispetto alla decisione sulla messa alla prova di entrambi o solo di uno degli imputati, risultando omesso anche un adeguato riscontro di tutti i presupposti legali di applicazione dell'istituto, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'atto di rimessione. (Precedenti citati: sentenze n. 207 del 2017, n. 236 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 184 del 2015; ordinanza n. 237 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 55  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte