Sentenza 185/2018 (ECLI:IT:COST:2018:185)
Massima numero 40283
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 12/10/2018; Pubblicazione in G. U. 17/10/2018
Titolo
Volontariato - Terzo settore - Organismo nazionale di controllo (ONC) - Funzionamento dell'ONC e degli organismi territoriali di controllo - Funzionamento e utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Lamentata violazione di parametro costituzionale evocato senza il necessario svolgimento argomentativo - Inammissibilità delle questioni.
Volontariato - Terzo settore - Organismo nazionale di controllo (ONC) - Funzionamento dell'ONC e degli organismi territoriali di controllo - Funzionamento e utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Lamentata violazione di parametro costituzionale evocato senza il necessario svolgimento argomentativo - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost. - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'organismo nazionale di controllo (ONC), gli organismi territoriali di controllo e il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Le ricorrenti, nell'epigrafe e nelle conclusioni dei rispettivi ricorsi, censurano tutte le disposizioni impugnate anche in relazione all'indicato parametro costituzionale senza che, tuttavia, esso sia poi richiamato espressamente in relazione alle specifiche questioni, o che sia svolta alcuna puntuale argomentazione riguardo alle ragioni per le quali il suddetto parametro sarebbe violato dalle disposizioni impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 105 del 2017, n. 251 del 2015 e n. 153 del 2015).
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia in riferimento all'art. 119 Cost. - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73, del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'organismo nazionale di controllo (ONC), gli organismi territoriali di controllo e il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Le ricorrenti, nell'epigrafe e nelle conclusioni dei rispettivi ricorsi, censurano tutte le disposizioni impugnate anche in relazione all'indicato parametro costituzionale senza che, tuttavia, esso sia poi richiamato espressamente in relazione alle specifiche questioni, o che sia svolta alcuna puntuale argomentazione riguardo alle ragioni per le quali il suddetto parametro sarebbe violato dalle disposizioni impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2017, n. 105 del 2017, n. 251 del 2015 e n. 153 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 61
co. 2
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 62
co. 7
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 64
co.
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 65
co.
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 72
co.
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 73
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte