Sentenza 145/2024 (ECLI:IT:COST:2024:145)
Massima numero 46352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  19/06/2024;  Decisione del  19/06/2024
Deposito del 23/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46350  46351  46353  46358


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza delle autonomie speciali - Regione autonoma Valle d'Aosta - Natura integrata del sistema degli enti territoriali - Esclusione - Conseguente dovere dei comuni valdostani di contribuire, quando necessario, al fabbisogno statale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che prevede, nell'ambito del contributo alla finanza pubblica dovuto dagli enti territoriali per gli anni dal 2023 al 2025, che, per la quota dei comuni valdostani, l'onere spetta, per loro conto, alla Regione, con possibilità che, in caso di mancato versamento, il MEF trattenga tale importo dalle somme ad essa spettanti). (Classif. 036007).

Testo

I comuni valdostani mantengono la loro autonoma soggettività giuridica e la loro autonoma capacità finanziaria e sono tenuti, al pari di tuti gli altri enti territoriali italiani, a contribuire, quando necessario, al fabbisogno statale in relazione alle proprie possibilità e secondo criteri concordati tra i comuni e lo Stato.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a e b, 3, primo comma, lett. f, dello statuto speciale, all’art. 3 del d.lgs. n. 431 del 1989, agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 2, lett. c, della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell’art. 27, commi 1 e 3, lett. a, della legge n. 42 del 2009, dell’art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l’importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025 – è versato da quest’ultima all’erario e che, in mancanza del versamento, l’importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. La tesi, postulata dalla ricorrente, della natura integrata del sistema degli enti territoriali della Regione autonoma è inconsistente, anche in ragione del diverso quadro normativo delle Regioni autonome Trentino-AltoAdige e Friuli-Venezia Giulia nelle quali, invece, tale sistema esiste. La disposizione impugnata, pertanto, non pone a carico della Regione autonoma un contributo ultroneo rispetto a quello che sulla stessa già grava, ai sensi del comma 850, essendo la stessa semplicemente indicata come il soggetto che ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani. La natura integrata degli enti territoriali non può derivare, infatti, dalle norme statali e regionali che, pur riconoscendo una certa autonomia organizzativa e finanziaria alla Regione autonoma, non comportano di per sé il riconoscimento di un sistema regionale integrato; di tale natura non vi è, poi, alcun riferimento nello statuto speciale né la stessa può conseguire, esplicitamente e implicitamente dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Detta natura non può, infine, desumersi né dall’art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, né dagli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio. Sotto il primo profilo, la competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza locale è concetto ben diverso dalla possibilità di poter considerare unitariamente gli enti territoriali ai fini dei loro doveri finanziari nei confronti dello Stato e, con riferimento al secondo, è proprio l’esigenza di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci che impone agli enti territoriali di sostenere la finanza pubblica in misura proporzionale rispetto alle proprie possibilità. La doglianza regionale, invece, – diretta a sottrarsi agli obblighi relativi al versamento della quota dovuta per conto dei comuni – si pone in contrasto con la necessità di rispettare gli obblighi euro-unitari e di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. Non sono nemmeno violati i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto la disciplina si spiega in ragione del fatto che la Regione autonoma è l’unico interlocutore per i comuni valdostani nei confronti dello Stato, cosicché risponde dell’eventuale inadempimento dei medesimi, con facoltà di rivalersi nei loro confronti). (Precedenti: S. 87/2024; S. 77/2019 - mass. 41953).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/09/2023  n. 132  art. 6  co. 4

legge  27/11/2023  n. 170  art.   co. 

legge  30/12/2020  n. 178  art. 1  co. 853

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

legge costituzionale  art. 10

legge costituzionale  art. 5  co. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  28/12/1989  n. 431  art. 3  

legge  24/12/2012  n. 243  art. 1  

legge  24/12/2012  n. 243  art. 9  

legge  05/05/2009  n. 42  art. 27    co. 1  

legge  05/05/2009  n. 42  art. 27    co. 3  lett. a)