Sentenza 185/2018 (ECLI:IT:COST:2018:185)
Massima numero 40284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 12/10/2018; Pubblicazione in G. U. 17/10/2018
Massime associate alla pronuncia:  40283  40285  40286  40287  40288  40289


Titolo
Thema decidendum - Censure proposte avverso norma modificata successivamente - Modifiche marginali e non satisfattive delle ragioni delle ricorrenti - Trasferimento delle questioni al testo attualmente in vigore.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto, tra gli altri, l'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, non rilevano, ai fini dello scrutinio della disposizione impugnata dalle Regioni Veneto e Lombardia, le modifiche parziali apportate dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018, tenuto conto che sono marginali e prive di carattere satisfattivo, tra l'altro limitate a profili d'interesse di una sola delle ricorrenti, che non mutano i termini delle questioni, le quali, pertanto, possono trasferirsi sul testo in vigore. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2013 e n. 193 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/07/2017  n. 117  art. 65  co. 2

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte