Sentenza 185/2018 (ECLI:IT:COST:2018:185)
Massima numero 40285
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 12/10/2018; Pubblicazione in G. U. 17/10/2018
Titolo
Volontariato - Terzo settore - Organismo nazionale di controllo (ONC) - Accreditamento e finanziamento dei centri di servizio per il volontariato - Disciplina degli organismi territoriali di controllo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché delle competenze costituzionali regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Volontariato - Terzo settore - Organismo nazionale di controllo (ONC) - Accreditamento e finanziamento dei centri di servizio per il volontariato - Disciplina degli organismi territoriali di controllo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché delle competenze costituzionali regionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'Organismo nazionale dei controllo (ONC), attribuendogli funzioni di governo del Terzo settore, tra cui, in particolare, l'individuazione del numero di enti accreditabili come Centri di servizio di volontariato (CSV), la determinazione del finanziamento dei CSV, con relativa ripartizione, annuale e su base regionale, nonché disciplinano gli organismi territoriali di controllo. Benché il Terzo settore - ossia il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano attività eterogenee d'interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà e garantite dall'art. 2 Cost. - non possa essere configurato quale "materia" in senso stretto, i soggetti che vi operano - in particolare, sia l'ONC che i CSV -, in quanto di diritto privato, ricadono entro la potestà esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", la cui disciplina richiede uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza. La scelta del legislatore delegato di accentrare le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza del Terzo settore presso l'ONC, non consente inoltre di considerarlo organismo di diritto pubblico, pur essendo le sue funzioni vincolate da criteri legislativi rigidi, nell'applicazione dei quali non può che esservi uniformità, senza irragionevole sacrificio delle specificità territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010, n. 401 del 2007, n. 301 del 2003, n. 300 del 2003, n. 500 del 1993, n. 355 del 1992, n. 202 del 1992 e n. 75 del 1992).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione - degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 - del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'Organismo nazionale dei controllo (ONC), attribuendogli funzioni di governo del Terzo settore, tra cui, in particolare, l'individuazione del numero di enti accreditabili come Centri di servizio di volontariato (CSV), la determinazione del finanziamento dei CSV, con relativa ripartizione, annuale e su base regionale, nonché disciplinano gli organismi territoriali di controllo. Benché il Terzo settore - ossia il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano attività eterogenee d'interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà e garantite dall'art. 2 Cost. - non possa essere configurato quale "materia" in senso stretto, i soggetti che vi operano - in particolare, sia l'ONC che i CSV -, in quanto di diritto privato, ricadono entro la potestà esclusiva statale in materia di "ordinamento civile", la cui disciplina richiede uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza. La scelta del legislatore delegato di accentrare le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza del Terzo settore presso l'ONC, non consente inoltre di considerarlo organismo di diritto pubblico, pur essendo le sue funzioni vincolate da criteri legislativi rigidi, nell'applicazione dei quali non può che esservi uniformità, senza irragionevole sacrificio delle specificità territoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010, n. 401 del 2007, n. 301 del 2003, n. 300 del 2003, n. 500 del 1993, n. 355 del 1992, n. 202 del 1992 e n. 75 del 1992).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 61
co. 2
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 62
co. 7
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 64
co.
decreto legislativo
03/07/2017
n. 117
art. 65
co.
decreto legislativo
03/08/2018
n. 105
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte