Sentenza 185/2018 (ECLI:IT:COST:2018:185)
Massima numero 40287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  25/09/2018;  Decisione del  25/09/2018
Deposito del 12/10/2018; Pubblicazione in G. U. 17/10/2018
Massime associate alla pronuncia:  40283  40284  40285  40286  40288  40289


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens modificativo della disposizione impugnata - Avvenuta applicazione di essa medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 del d.lgs. n. 117 del 2017, impugnato dalle Regioni Lombardia e Veneto, quest'ultima anche in relazione all'art. 73. Sebbene l'art. 19 del d.lgs. n. 105 del 2018 ha parzialmente modificato la disposizione impugnata, in modo che appare di per sé satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso, la disposizione impugnata ha avuto applicazione per l'anno 2017, mancando così l'ulteriore presupposto per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ovvero la mancata applicazione medio tempore della disposizione censurata, che deve pertanto essere scrutinata nella formulazione antecedente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 105 del 2018. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 5 del 2018, n. 191 del 2017, n. 170 del 2017, n. 59 del 2017 e n. 8 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  03/07/2017  n. 117  art. 72  co. 

decreto legislativo  03/07/2017  n. 117  art. 73  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte