Volontariato - Terzo settore - Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore - Disciplina, con legge statale, delle modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., l'art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, nel testo antecedente alle modifiche di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 105 del 2018, nella parte in cui, disciplinando il fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, non prevede che l'atto d'indirizzo con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina annualmente "gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo" sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Lombardia e (anche in relazione all'art. 73) dalla Regione Veneto, non è ossequiosa del parametro costituzionale evocato, in quanto, attribuendo allo Stato la disciplina del fondo suddetto, in particolare attraverso la selezione delle aree prioritarie d'intervento e delle linee di attività finanziabili con le risorse dello stesso, incide sulle competenze delle Regioni, in assenza di una qualsiasi forma di coinvolgimento delle stesse, in violazione del parametro indicato.
La disciplina con legge statale di finanziamenti in materie spettanti alla potestà legislativa regionale risulta compatibile con l'assetto costituzionale delle competenze solo ove siano previste, in ossequio al principio di leale collaborazione, forme di coinvolgimento delle Regioni nella gestione dei relativi fondi, la cui sede, per costante giurisprudenza costituzionale, va individuata nella Conferenza Stato-Regioni, attraverso lo strumento dell'intesa. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2016, 189 del 2015, n. 273 del 2013, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 222 del 2005, n. 424 del 204 e n. 16 del 2004).