Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione - Divieto di cuocere cibi - Violazione del principio di uguaglianza - Trattamento contrario al senso di umanità - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), n. 3), della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole "e cuocere cibi". Il divieto di cuocere cibi, imposto dalla norma censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ai soli detenuti in regime differenziato, pone una deroga ingiustificata all'ordinario regime carcerario, perché dotata di valenza meramente e ulteriormente afflittiva, incongrua e inutile rispetto alle esigenze che giustificano il regime previsto dall'art. 41-bis, comma 2, ordin. penit. - che sono quelle di contenere la pericolosità dei singoli detenuti, impedendo in particolare i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà- dovendosi riconoscere che anche chi si trova ristretto secondo le modalità dell'art. 41-bis ordin. penit. deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale. (Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 122 del 2017, n. 20 del 2017, n. 143 del 2013, n. 376 del 1997, n. 351 del 1996 e n. 349 del 1993; ordinanze n. 56 del 2011, sulla manifesta inammissibilità della medesima disposizione, per difetto di motivazione e per assenza di pregiudizialità della questione, n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998).