Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessione di un contributo a fondo perduto per interventi edilizi - Norme in materia di insediamento di attività commerciali - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge prov. autonoma di Bolzano n. 3 del 2013, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, comma secondo, lett. e), Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata in considerazione delle modifiche intervenute sulle disposizioni censurate, che ha consentito alle Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere, in presenza di determinate esigenze, limitazioni a nuovi insediamenti commerciali al dettaglio senza discriminazioni tra operatori).
Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso in via principale, qualora sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.