Sentenza 188/2018 (ECLI:IT:COST:2018:188)
Massima numero 40292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 19/10/2018; Pubblicazione in G. U. 24/10/2018
Titolo
Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale - Notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta regionale - Rituale compimento risultante ex actis - Rigetto di eccezione preliminare.
Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale - Notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta regionale - Rituale compimento risultante ex actis - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Regione Calabria, risultando dagli atti che il rimettente ha ritualmente provveduto a tale notifica.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancata notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Regione Calabria, risultando dagli atti che il rimettente ha ritualmente provveduto a tale notifica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
27/03/2003
n. 11
art. 23
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte