Bilancio e contabilità pubblica - Concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali - Contributo delle regioni e degli enti locali per gli anni dal 2023 al 2025 - Soggetti tenuti al versamento - Comuni appartenenti al territorio della Valle d'Aosta - Spettanza dell'onere, per loro conto, in capo alla Regione autonoma - Effetti in caso di mancato versamento - Trattenimento del relativo importo, da parte del MEF, dalle somme dovute alla stessa Regione - Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta - Lamentata violazione del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, delle competenze statutarie e della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 036003).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, agli artt. da 2 a 8 della legge n. 690 del 1981, e 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 2, lett. c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell’art. 27, commi 1 e 3, lett. a), della legge n. 42 del 2009, dell’art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l’importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025 – è versato da quest’ultima all’erario e che, in mancanza di tale versamento, l’importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. La disposizione impugnata non viola il principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale: la Regione autonoma, infatti, è semplicemente chiamata a contribuire alla finanza pubblica per conto dei propri comuni, potendo rivalersi nei loro confronti nell’ipotesi in cui essi non corrispondano quanto dovuto allo Stato; né l’esistenza di una peculiare disciplina che contraddistinguerebbe l’ordinamento finanziario della Regione può incidere, in ogni caso, sul dovere degli enti territoriali di contribuire alla finanza pubblica. In assenza del meccanismo previsto dalla disposizione impugnata si realizzerebbe, invece, un ingiustificato e irragionevole privilegio a vantaggio degli enti territoriali valdostani rispetto a quelli tenuti a concorrere alla finanza pubblica.