Sentenza 188/2018 (ECLI:IT:COST:2018:188)
Massima numero 40293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 19/10/2018; Pubblicazione in G. U. 24/10/2018
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo della norma censurata e privo di efficacia retroattiva - Inapplicabilità nel giudizio a quo - Rigetto di eccezione di inammissibilità - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo della norma censurata e privo di efficacia retroattiva - Inapplicabilità nel giudizio a quo - Rigetto di eccezione di inammissibilità - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dallo ius superveniens recato dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2017, né va ordinata, in ragione d'esso, la restituzione degli atti al rimettente. Detta normativa sopravvenuta riguarda i contributi consortili dovuti per anni successivi alla sua entrata in vigore, e dunque non regola la fattispecie oggetto del giudizio a quo, relativa a contributi anteriori; né occorre una nuova valutazione della rilevanza, in quanto - trattandosi di disposizione innovativa ex nunc, e non già modificativa ex tunc di quella censurata - il rimettente non deve farne applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018 e n. 125 del 2018).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, non è accolta l'eccezione di inammissibilità motivata dallo ius superveniens recato dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2017, né va ordinata, in ragione d'esso, la restituzione degli atti al rimettente. Detta normativa sopravvenuta riguarda i contributi consortili dovuti per anni successivi alla sua entrata in vigore, e dunque non regola la fattispecie oggetto del giudizio a quo, relativa a contributi anteriori; né occorre una nuova valutazione della rilevanza, in quanto - trattandosi di disposizione innovativa ex nunc, e non già modificativa ex tunc di quella censurata - il rimettente non deve farne applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018 e n. 125 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
27/03/2003
n. 11
art. 23
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte