Rilevanza della questione incidentale - Ordine di esame delle censure nel giudizio tributario - Apprezzamento del rimettente non manifestamente incongruo - Ammissibilità della questione.
È ammissibile, sotto il profilo della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 11 del 2003, poiché la rimettente Commissione tributaria provinciale - avvalendosi del criterio della ragione più liquida quanto all'ordine di esame delle questioni proposte dalle parti nel giudizio tributario (come in quello civile) - ha ritenuto, con apprezzamento non manifestamente incongruo, di esaminare per prima la questione relativa alla debenza del contributo consortile di bonifica pur in assenza di beneficio tratto dalle opere di bonifica, anteponendola all'esame delle eccezioni di irritualità della notifica della cartella di pagamento e di difetto di motivazione.
L'ordine di esame delle questioni nel giudizio a quo rientra nell'apprezzamento del rimettente, purché non manifestamente incongruo.