Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Verifica da parte della Corte costituzionale - Assenza di difetto ravvisabile ictu oculi - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza con riguardo alla giurisdizione del giudice ordinario adito. Il rimettente non è il giudice della opposizione - tenuto a verificare, anche di ufficio, la sussistenza della propria giurisdizione - ma il giudice del reclamo avverso l'ordinanza di denegata sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto, il quale, a detti limitati fini, ha, non implausibilmente, ritenuta implicita la propria giurisdizione, non contestata dalla Regione intimante (neppure in sede di reclamo), né altrimenti revocata in dubbio nella fase oppositoria.
Il difetto di giurisdizione che possa dare luogo a inammissibilità della questione in ordine alla rilevanza è quello ravvisabile ictu oculi. (Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2011, n. 81 del 2010, n. 241 del 2008 e n. 439 del 1991).