Sentenza 189/2018 (ECLI:IT:COST:2018:189)
Massima numero 40299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
25/09/2018; Decisione del
25/09/2018
Deposito del 19/10/2018; Pubblicazione in G. U. 24/10/2018
Titolo
Procedimento civile - Ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa - Ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici - Proposizione del reclamo avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione - Esclusione - Denunciato eccesso di delega e violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Procedimento civile - Ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa - Ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici - Proposizione del reclamo avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione - Esclusione - Denunciato eccesso di delega e violazione del principio di uguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, come richiamato dagli artt. 6, comma 7 (concernente il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689/91), e 32, comma 3 (riguardo alle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici), il quale dispone che, nei casi in cui il decreto legislativo prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice, se richiestone e sentite le parti, vi provvede con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Nell'attuare la legge delega n. 69 del 2009 - i cui criteri direttivi sono finalizzati alla semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - la norma censurata ha riservato al giudice di cognizione la decisione definitiva sulla cautela unitamente al merito, operando nell'ambito della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, perché se la norma di delega fa testuale riferimento ai "procedimenti di cognizione" e non anche ai "procedimenti cautelari", la disciplina di questi ultimi è strumentale e coessenziale alla disciplina dei primi. Né sussiste disparità di trattamento, sia per l'eterogeneità tra i provvedimenti cautelari dichiarati "non impugnabili" rispetto ai tertia comparationis evocati, corrispondenti agli altri provvedimenti cautelari per i quali vale, invece, la clausola generale di reclamabilità di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ.; sia per la peculiarità delle controversie in relazione alle quali la norma censurata dispone la non impugnabilità delle ordinanze che decidono sulla sospensione del provvedimento impugnato. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014, n. 144 del 2008, n. 98 del 2008, n. 306 del 2007 e n. 163 del 2000; ordinanza n. 111 del 2007).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 76 e 3 Cost. - dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, come richiamato dagli artt. 6, comma 7 (concernente il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689/91), e 32, comma 3 (riguardo alle controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici), il quale dispone che, nei casi in cui il decreto legislativo prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice, se richiestone e sentite le parti, vi provvede con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Nell'attuare la legge delega n. 69 del 2009 - i cui criteri direttivi sono finalizzati alla semplificazione dei procedimenti civili di cognizione - la norma censurata ha riservato al giudice di cognizione la decisione definitiva sulla cautela unitamente al merito, operando nell'ambito della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, perché se la norma di delega fa testuale riferimento ai "procedimenti di cognizione" e non anche ai "procedimenti cautelari", la disciplina di questi ultimi è strumentale e coessenziale alla disciplina dei primi. Né sussiste disparità di trattamento, sia per l'eterogeneità tra i provvedimenti cautelari dichiarati "non impugnabili" rispetto ai tertia comparationis evocati, corrispondenti agli altri provvedimenti cautelari per i quali vale, invece, la clausola generale di reclamabilità di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ.; sia per la peculiarità delle controversie in relazione alle quali la norma censurata dispone la non impugnabilità delle ordinanze che decidono sulla sospensione del provvedimento impugnato. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014, n. 144 del 2008, n. 98 del 2008, n. 306 del 2007 e n. 163 del 2000; ordinanza n. 111 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 5
co. 1
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 6
co. 7
decreto legislativo
01/09/2011
n. 150
art. 32
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte