Ordinanza 191/2018 (ECLI:IT:COST:2018:191)
Massima numero 40280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  26/09/2018;  Decisione del  26/09/2018
Deposito del 26/10/2018; Pubblicazione in G. U. 31/10/2018
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività, anche se sottoposto a gravame o impugnativa - Denunciata violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie a quo - Assenza di argomentazione - Oscurità del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È dichiara manifestamente inammissibile - per mancata descrizione della fattispecie a quo, assenza di argomentazione circa l'asserita illegittimità costituzionale e oscurità del petitum - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Prato in riferimento agli artt. 2 e 24 Cost., dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede, al primo periodo, che l'espulsione amministrativa dello straniero è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Il giudice a quo non descrive la fattispecie oggetto del suo giudizio, limitandosi a indicarne le parti; inoltre, l'ordinanza di rimessione si limita a ricordare il contenuto della disposizione censurata e quello dei parametri invocati, senza che la lacuna relativa alla mancanza di argomenti volti a illustrare l'asserita illegittimità costituzionale possa essere colmata dalla menzione dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione; infine, nella sua stringatezza l'ordinanza non illustra in cosa consista precisamente il vizio denunciato. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 143 del 2018, n. 44 del 2017 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 65 del 2018, n. 64 del 2018, n. 19 del 2018, n. 256 del 2017, n. 170 del 2012, n. 283 del 2006 e n. 280 del 2006).

Per costante giurisprudenza costituzionale la carenza di indicazioni sulla fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo è considerata causa di manifesta inammissibilità della questione, in quanto impedisce di verificare la sua effettiva rilevanza. (Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2018 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 85 del 2018, n. 64 del 2018, n. 37 del 2018 e n. 7 del 2018).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la carenza o l'insufficienza della motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di manifesta inammissibilità della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2018, n. 46 del 2018, n. 27 del 2018, n. 15 del 2018 e n. 161 del 2017; ordinanze n. 85 del 2018 e n. 65 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte