Ordinanza 192/2018 (ECLI:IT:COST:2018:192)
Massima numero 40281
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
10/10/2018; Decisione del
10/10/2018
Deposito del 05/11/2018; Pubblicazione in G. U. 07/11/2018
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di fermo amministrativo o di fermo giudiziario - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di fermo amministrativo o di fermo giudiziario - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata, perché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. dell'art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003, per il quale la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con sentenza n. 47 del 2017, ha chiarito come il "fermo amministrativo" sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale", e che l'esclusione della sospensione dell'obbligo tributario suddetto nel periodo di fermo della vettura non si pone in contrasto con l'esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, rientrando, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012).
È dichiarata manifestamente infondata, perché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, secondo comma, Cost. dell'art. 8-quater, comma 4, della legge reg. Toscana n. 49 del 2003, per il quale la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con sentenza n. 47 del 2017, ha chiarito come il "fermo amministrativo" sia diverso dal cosiddetto "fermo fiscale", e che l'esclusione della sospensione dell'obbligo tributario suddetto nel periodo di fermo della vettura non si pone in contrasto con l'esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, rientrando, invece, nella regola che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/09/2003
n. 49
art. 8
co.
legge della Regione Toscana
14/07/2012
n. 35
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Altri parametri e norme interposte