Bilancio e contabilità pubblica - Finanza delle autonomie speciali - Principio pattizio - Vincolo di metodo, e di non di risultato - Espressione del principio di leale collaborazione - Applicazione del principio alle disposizioni che prevedono contributi a favore dello Stato - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che prevede, nell'ambito del contributo alla finanza pubblica dovuto dagli enti territoriali per gli anni dal 2023 al 2025, che, per la quota dei comuni valdostani, l'onere, deciso con d.m. previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, spetta, per loro conto, alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con possibilità che, in caso di mancato versamento, il MEF trattenga tale importo dalle somme ad essa spettanti). (Classif. 036007).
I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell’accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. In ogni caso, lo Stato può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica anche a carico delle autonomie speciali: in questo caso l’ambito di operatività del principio pattizio è circoscritto all’individuazione dell’importo per il quale ciascun ente territoriale debba contribuire, restando la decisione, relativa all’an e al quantum del contributo, di pertinenza statale. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41683; S. 88/2014; S 193/2012; S. 118/2012).
Quando una disposizione statale istituisce un contributo a favore dello Stato, tale norma non coinvolge l’ordinamento finanziario riconosciuto alla Regione autonoma ma introduce una nuova e distinta tipologia di entrata, per cui l’evocazione del metodo pattizio non è pertinente. (Precedente: S. 27/2024 - mass. 46007).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a e b, 3, primo comma, lett. f, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 2, lett. c, della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell’art. 27, commi 1 e 3, lett. a, della legge n. 42 del 2009, dell’art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l’importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025, e il cui riparto è effettuato con d.m., previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, – è versato da quest’ultima all’erario e che, in mancanza, l’importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. La disposizione impugnata non viola i principi di leale collaborazione e del metodo pattizio nei rapporti tra Stato e regioni autonome, in quanto, disciplinando esclusivamente il contributo a carico dei comuni, prevede ragionevolmente la procedura dell’accordo dello Stato con i comuni gravati dal contributo; inoltre, in ragione dell’inderogabilità del dovere di tutti gli enti territoriali di concorrere alla finanza pubblica, quando ciò sia necessario, in proporzione alle proprie possibilità e secondo criteri condivisi con lo Stato, non sono nemmeno lese le competenze legislative statutariamente e costituzionalmente garantite alla Regione autonoma e, in particolare, la sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica).